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BVGE 2019 VII/4

BVGE 2019 VII/4

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-04 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Un debito derivante da un reato che non sia stato, almeno in parte, saldato dal debitore, relativizza la lontananza nel tempo del reato, riattualizzando il rischio di recidiva e la minaccia per l'ordine pubblico.

E. 2 De par sa nature, une dette de ce type doit être prise en compte lorsqu'il s'agit d'examiner la proportionnalité de la durée d'une interdiction d'entrée. Il 28 dicembre 2010, la Corte delle assise correzionali del Tribunale penale del Cantone Ticino (in seguito: CAC) ha condannato A. (di seguito: il ricorrente), cittadino italiano, ad una pena pecuniaria di fr. 10 800.- nonché al risarcimento del danno alla parte civile, la X. Assicurazioni (fr. 88 535.65 oltre interessi del 5 % dal 28 dicembre 2010), di cui era un impiegato, e ciò per ripetuta truffa, in parte tentata, ripetuta falsità in documenti, ripetuta calunnia e denuncia mendace, reati prodottisi tra il mese di ottobre 2007 e il mese di novembre 2008. La sentenza della CAC è cresciuta in giudicato incontestata. Il 14 novembre 2017, venuta a conoscenza della sentenza della CAC, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha spiccato contro il ricorrente un divieto d'entrata per la Svizzera ed il Liechtenstein subito esecutorio e valido fino al 13 novembre 2022 (cinque anni). Il 29 dicembre 2017, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo che il divieto d'entrata sia annullato oppure, alternativamente, che, al suo posto, sia pronunciato un ammonimento o che la sua durata sia ridotta " da 5 anni alla durata della presente procedura e/o al massimo alla durata di 5 mesi ". Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso. Dai considerandi: 12.2 Per fissare la durata del divieto d'entrata in conformità con il principio di proporzionalità occorre, in particolare, puntare l'attenzione sulle conseguenze finanziarie della truffa commessa dal ricorrente in Svizzera. Benché i fatti delittuosi risalgano al periodo da ottobre 2007 a novembre 2008, si deve constatare che il danno di fr. 88 535.65 della X. Assicurazioni non solo continua a sussistere, ma che è pure aumentato, superando la soglia di fr. 90 000.- a causa degli interessi di ritardo, dato che il ricorrente, a distanza di più di dieci anni, non ha ancora provveduto a rimborsarlo, nemmeno parzialmente. Questo aspetto della vicenda induce a credere che il ricorrente non sembra essere cosciente del fatto che un debito, soprattutto se di natura delittuosa, è un'obbligazione seria, per non dire una colpa (" Verschulden "), che implica la necessità di emendarsi. Ora, il fatto che il debito non sia stato ancora saldato, neanche in parte, e la disinvoltura di cui il ricorrente fa prova in questo rispetto, relativizzano la lontananza nel tempo della truffa, riattualizzando il rischio di recidiva e, dunque, la minaccia per l'ordine pubblico svizzero. Pertanto, anche sotto questo profilo, una durata del divieto d'entrata prossima o addirittura equivalente al limite superiore dei cinque anni ammissibili è, in linea di massima, proponibile. Ciò posto, è doveroso aggiungere che, diversamente da quanto sembra intendere la SEM, gli altri debiti, di natura non delittuosa, accumulati dal ricorrente in Svizzera, così come risultano dall'estratto del registro cantonale delle esecuzioni a suo carico, non possono essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 par. 1 all. I ALC (RS 0.142.112.681; cfr., per più dettagli, la sentenza del TF 2C_479/2018 del 15 febbraio 2019 consid. 3.4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2019 VII/4 Estratto della decisione della Corte VI nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione F-53/2018 del 4 dicembre 2019 Libera circolazione delle persone. Divieto d'entrata. Minaccia per l'ordine pubblico. Proporzionalità. Distinzione tra debiti derivanti da un reato e altri debiti. Art. 67 cpv. 3 LStrI. Art. 5 par. 1 allegato I ALC.

1. Un debito derivante da un reato che non sia stato, almeno in parte, saldato dal debitore, relativizza la lontananza nel tempo del reato, riattualizzando il rischio di recidiva e la minaccia per l'ordine pubblico.

2. Per sua natura, un debito di questo tipo deve essere preso in conto nell'analisi della proporzionalità della durata del divieto d'entrata. Personenfreizügigkeit. Einreiseverbot. Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Verhältnismässigkeit. Unterscheidung zwischen Schulden aus einer Straftat und anderen Schulden. Art. 67 Abs. 3 AIG. Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA.

1. Eine Schuld deliktischer Natur, die der Schuldner nicht oder nur teilweise beglichen hat, relativiert die seit Begehung der Straftat vergangene Zeit und rückt dadurch das Rückfallrisiko und die Gefährdung der öffentlichen Ordnung wieder in den Vordergrund.

2. Eine solche Schuld ist naturgemäss bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Dauer des Einreiseverbots zu berücksichtigen. Libre circulation des personnes. Interdiction d'entrée. Menace pour l'ordre public. Proportionnalité. Distinction entre les dettes d'origine délictuelle et les autres dettes. Art. 67 al. 3 LEI. Art. 5 par. 1 de l'annexe I ALCP.

1. Une dette d'origine délictuelle qui n'a pas, ou que partiellement, été acquittée par le débiteur relativise la distance temporelle du délit en question parce qu'elle réactualise le risque de récidive et la menace pour l'ordre public.

2. De par sa nature, une dette de ce type doit être prise en compte lorsqu'il s'agit d'examiner la proportionnalité de la durée d'une interdiction d'entrée. Il 28 dicembre 2010, la Corte delle assise correzionali del Tribunale penale del Cantone Ticino (in seguito: CAC) ha condannato A. (di seguito: il ricorrente), cittadino italiano, ad una pena pecuniaria di fr. 10 800.- nonché al risarcimento del danno alla parte civile, la X. Assicurazioni (fr. 88 535.65 oltre interessi del 5 % dal 28 dicembre 2010), di cui era un impiegato, e ciò per ripetuta truffa, in parte tentata, ripetuta falsità in documenti, ripetuta calunnia e denuncia mendace, reati prodottisi tra il mese di ottobre 2007 e il mese di novembre 2008. La sentenza della CAC è cresciuta in giudicato incontestata. Il 14 novembre 2017, venuta a conoscenza della sentenza della CAC, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha spiccato contro il ricorrente un divieto d'entrata per la Svizzera ed il Liechtenstein subito esecutorio e valido fino al 13 novembre 2022 (cinque anni). Il 29 dicembre 2017, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo che il divieto d'entrata sia annullato oppure, alternativamente, che, al suo posto, sia pronunciato un ammonimento o che la sua durata sia ridotta " da 5 anni alla durata della presente procedura e/o al massimo alla durata di 5 mesi ". Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso. Dai considerandi: 12.2 Per fissare la durata del divieto d'entrata in conformità con il principio di proporzionalità occorre, in particolare, puntare l'attenzione sulle conseguenze finanziarie della truffa commessa dal ricorrente in Svizzera. Benché i fatti delittuosi risalgano al periodo da ottobre 2007 a novembre 2008, si deve constatare che il danno di fr. 88 535.65 della X. Assicurazioni non solo continua a sussistere, ma che è pure aumentato, superando la soglia di fr. 90 000.- a causa degli interessi di ritardo, dato che il ricorrente, a distanza di più di dieci anni, non ha ancora provveduto a rimborsarlo, nemmeno parzialmente. Questo aspetto della vicenda induce a credere che il ricorrente non sembra essere cosciente del fatto che un debito, soprattutto se di natura delittuosa, è un'obbligazione seria, per non dire una colpa (" Verschulden "), che implica la necessità di emendarsi. Ora, il fatto che il debito non sia stato ancora saldato, neanche in parte, e la disinvoltura di cui il ricorrente fa prova in questo rispetto, relativizzano la lontananza nel tempo della truffa, riattualizzando il rischio di recidiva e, dunque, la minaccia per l'ordine pubblico svizzero. Pertanto, anche sotto questo profilo, una durata del divieto d'entrata prossima o addirittura equivalente al limite superiore dei cinque anni ammissibili è, in linea di massima, proponibile. Ciò posto, è doveroso aggiungere che, diversamente da quanto sembra intendere la SEM, gli altri debiti, di natura non delittuosa, accumulati dal ricorrente in Svizzera, così come risultano dall'estratto del registro cantonale delle esecuzioni a suo carico, non possono essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 par. 1 all. I ALC (RS 0.142.112.681; cfr., per più dettagli, la sentenza del TF 2C_479/2018 del 15 febbraio 2019 consid. 3.4).